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Pausa pranzo in orario da lavoro

Pausa pranzo in orario da lavoro
09 ottobre
16:04 2017

Domanda:

Salve Avvocato, Le scrivo per chiederLe quanto segue:

Attualmente sono impiegato presso una Società Privata (S.P.A.) con CCNL Metalmeccanico Confapi, Impiegato 4 liv. A tempo indeterminato.

Per esigenze personali vorrei chiedere la riduzione della pausa pranzo in modo da riuscire a staccare prima dal lavoro.

I miei orari attuali sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

1 ora e mezza di prausa pranzo è veramente troppo considerando che comunque rimango nei pressi dell’azienda solo per aspettare le 14.30.

Per quanto sopra Le scrivo se è possibile, se c’è una Legge alla quale appellarmi per ridurre la pausa pranzo il più possibile e se c’è come posso fare e come devo muovermi.

Infine Le chiedo quali sono le mosse da fare nel caso in cui l’azienda rifiuti la mia richiesta.

La ringrazio anticipatamente e Le porgo distinti saluti.

Risposta:

Gentile lettore,

La materia delle pause giornaliere è disciplinata dall’art.8 del D.Lgs. n. 66 del 2003, il quale stabilisce:

  1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
  1. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Dal dettato legislativo sopra richiamato, si evince che la pausa pranzo, in quanto preordinata al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e, quindi, alla tutela della salute del lavoratore medesimo, si configura come un diritto-dovere del dipendente e non è suscettibile di rinuncia.

Non rinvengo nel CCNL di categoria una regolamentazione dell’orario giornaliero e della relativa pausa, limitandosi l’art. 20 a regolare l’orario di lavoro su base settimanale.

In altre parole la norma prevede solamente un limite minimo di pausa non rinunciabile dal lavoratore (10 minuti), e quindi nulla vieta – nel silenzio del CCNL – che il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive ed anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, possa stabilire una pausa di durata maggiore ed indicare il momento in cui farla godere.

Per tali motivi, essendo una questione inerente l’organizzazione aziendale, il datore può (ma non è obbligato) ad accogliere la richiesta di riduzione della pausa, per cui il mio consiglio è quello di rappresentare le Sue particolari esigenze con l’aiuto dell’organizzazione sindacale affinché possa, nell’alveo una contrattazione aziendale generale, essere preso in considerazione un accordo consensuale generalizzato.

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Maniglia

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