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Comunicato: Chiarimenti sui passi carrabili “a raso”

Comunicato: Chiarimenti sui passi carrabili “a raso”
07 dicembre
15:40 2012

Molti cittadini chiedono informazioni in merito alla necessità di regolarizzazione dei cosiddetti passi carrabili “a raso”, cioè di quei passi carrabili ove non sia presente alcun manufatto, alcun taglio o abbassamento del marciapiede e nessuna modifica del piano stradale.
In particolare, da molti viene citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 16733/2007 che ha stabilito che non sono soggetti a tassa i passi c.d. “a raso”.
Già con le precedenti istruzioni si era avuto occasione di precisare che l’autorizzazione al passo carrabile non avesse dirette finalità di tassazione e che quindi fosse necessario regolarizzare egualmente anche i passi a raso.
Con la presente si forniscono chiarimenti maggiormente dettagliati, in considerazione delle continue richieste di delucidazioni.

L’art. 22 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) impone l’obbligo di preventiva autorizzazione dell’ente proprietario per l’apertura di accessi e diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali e di innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

La norma è posta a tutela della sicurezza e fluidità del traffico, così come ogni altra disposizione del Codice della Strada (vds. in generale l’art. 1, secondo comma , CdS), e non ha quindi finalità di tassazione, dovendosi consentire all’ente proprietario (e per esso alla Polizia Municipale) di valutare l’eventuale pericolosità dell’accesso e le condizioni dei luoghi (distanza dalle intersezioni, spazi di manovra, intensità e velocità media del flusso veicolare, presenza di isole pedonali, ecc..) al fine di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Dall’autorizzazione di passo carrabile discende, di norma, l’obbligo di apposizione del relativo segnale e la conseguente occupazione di suolo pubblico nello spazio antistante.

Quest’ultimo principio subisce una ulteriore specificazione ed un parziale affievolimento nel regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Infatti, l’art. 46, terzo comma, del suddetto regolamento di esecuzione distingue fra:

  • i passi carrabili rientranti nella definizione dell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (accessi composti da “manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”) ove è obbligatoria l’apposizione del segnale di “passo carrabile” ed il conseguente divieto di sosta;
  • gli altri passi carrabili (solitamente definiti “a raso”) ove il posizionamento del segnale di “passo carrabile” ed il conseguente divieto di sosta sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del privato.

La suddetta differenziazione, però, non si riferisce all’autorizzazione di passo carrabile di cui all’art. 22 del Codice della Strada, che rimane in ogni caso obbligatoria, ma si riferisce (come chiaramente scritto nella citata norma) unicamente alla consequenziale occupazione del suolo pubblico antistante il suddetto passo ed all’apposizione del relativo segnale.

Una diversa interpretazione non avrebbe alcun senso, in quanto di fatto non consentirebbe all’ente proprietario della strada (e per esso al Comando di Polizia Municipale) di verificare, in seguito alla richiesta autorizzazione, le  condizioni dei luoghi per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Non si capisce, infatti, per quale motivo i passi c.d. “a raso”, solo per il fatto di non avere manufatti, debbano non costituire pericolo per la sicurezza o la fluidità del traffico. Di contro, in genere, sono proprio i passi a raso (in considerazione anche della immediata confluenza con la strada pubblica) a poter costituire insidia stradale.

Quindi, riepilogando:

  • il proprietario del passo “non a raso” deve richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 22 CdS ed esporre il relativo segnale per evitare che veicoli (anche quelli appartenenti allo stesso proprietario) vi si posteggino davanti;

il proprietario del passo “a raso” deve richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 22 CdS, ma potrà scegliere di richiedere o meno l’occupazione dell’antistante suolo pubblico, consentendo in quest’ultimo caso il posteggio a chiunque (quindi anche a se stesso) davanti al proprio accesso e non avendo obbligo di apporre il segnale di “passo carrabile”.
Entrambi devono quindi richiedere la regolarizzazione, se già non muniti di autorizzazione.
La sentenza della Cassazione n. 16733/2007 conferma quanto sopra detto.
Si precisa, comunque, che la predetta sentenza, che come detto non è destinata ad avere refluenze dirette sulla regolarizzazione in corso (né potrebbe averlo, facendo le sentenze stato solo fra le parti), si basa sull’applicazione dell’art. 44, comma 7, del  D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (vigente all’epoca dei fatti considerati) il quale prevedeva il non assoggettamento a tassazione per “i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico”.

Tale comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 60, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, lasciando con ciò intendere chiaramente la volontà del legislatore di far rientrare anche i passi “a raso” nel regime di tassazione ordinario.

Per le superiori considerazioni, si invitano i cittadini ad avanzare la richiesta di regolarizzazione dei passi carrabili in ogni caso, indipendentemente dalla loro tipologia.

Partanna, 7 dicembre 2012

IL COMANDANTE
Dott. Salvatore Ficili

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