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Partanna: ordinanza sindacale randagismo, le proposte del Noita

Partanna: ordinanza sindacale randagismo, le proposte del Noita
24 novembre
18:59 2016

Riceviamo e pubblichiamo le proposte di modifica avanzate da Enrico Rizzi (nella foto), Presidente Nazionale del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus, relativamente ai punti dell’Ordinanza sindacale emessa che andrebbero modificati:

L’art. 4 dell’ordinanza andrebbe così interamente sostituito:

“Art.4 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER GLI ANIMALI VAGANTI

Chiunque provveda al sostentamento dei cani e gatti randagi o vaganti sul territorio comunale deve rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto. Gli animali vanno sfamati nelle zone ove essi trovano ricovero e vivono abitualmente (indicare almeno 2-3 luoghi).  E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dalla presente Ordinanza, fatte salve le principali norme di convivenza civile”.

Il comma D dell’art. 6 va assolutamente cancellato poichè ILLEGITTIMO.

Dopo l’art. 6 aggiungere il seguente nuovo articolo:

“Art. 6bis NORME SULLA CORRETTA DETENZIONE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme che garantiscano il suo benessere fisiologico ed etologico. A tutti gli  animali di proprietà, o detenuti a qualunque titolo, dovranno essere garantiti controlli sanitari periodici, o comunque, ogni volta si rendessero necessari; adeguate condizioni di benessere, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e acqua fresca, nonché alla regolare pulizia degli spazi di ricovero, secondo la specie o la razza alla quale appartengono.

2. I proprietari, o detentori a qualunque titolo, di cani dovranno, altresì, garantire il rispetto e l’applicazione delle seguenti prescrizioni:

• deve essere sempre data la possibilità al cane di raggiungere facilmente un ricovero (es. cuccia), acqua e cibo;

• è necessario provvedere quotidianamente all’opportuna attività motoria dell’animale;

• se il cane è tenuto in un recinto (es. box), lo spazio disponibile deve essere di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale;

• se il cane è tenuto libero negli spazi aperti di uso esclusivo della casa (es. giardini, cortili, ecc.), è necessario provvedere alla realizzazione di  una recinzione, che prevenga la fuga o le aggressioni ai passanti. Dovranno essere collocati dei cartelli ben visibili che indichino la presenza dell’animale.

3. Di norma i cani  non devono essere tenuti legati alla catene. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l’incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena dovrà essere  di lunghezza tale da consentire un idoneo movimento all’animale. In particolare  la catena dovrà essere lunga almeno 5 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di altrettanti 5 metri e di altezza dal terreno di almeno 2 metri. La catena deve altresì essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell’acqua. In ogni caso i cani tenuti alle condizioni di cui sopra  devono poter essere liberati almeno una volta al giorno.”

All’art. Art.7 SANZIONI , aggiungere il punto 10):

“10) tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.”

Enrico Rizzi

Presidente Nazionale 

Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali “Onlus”

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