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Negata l’immissione in ruolo ad un’insegnante di religione. Condanna per la Diocesi di Mazara del Vallo e il Miur

Negata l’immissione in ruolo ad un’insegnante di religione. Condanna per la Diocesi di Mazara del Vallo e il Miur
05 febbraio
16:33 2018

VALLE DEL BELICE. Sono passati oltre 10 anni prima che giustizia fosse fatta. Una insegnante di religione di una città della Valle del Belìce, nonostante avesse superato il concorso e in posizione utile nell’ambito delle ventuno cattedre in organico si è vista negare l’immissione in ruolo.

Nel 2004, al termine del primo concorso per gli insegnanti di religione, e compilata la graduatoria di merito, l’Amministrazione scolastica regionale, dopo la ripartizione operata dal Miur, definì che le alla diocesi di Mazara del Vallo fossero assegnate in organico, per le scuole dell’infanzia e primaria, 21 posti di insegnamento di religione. L’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, però ne ricoprì solo 11, adducendo il motivo che su tale questione sarebbe mancata l’intesa con la Diocesi.

L’insegnante interessata, rivoltasi ai legali Giuseppe Ferro e Antonella Ienna, presentò ricorso, ottenendo in secondo grado, piena ragione da parte della Corte di appello di Palermo. Il Miur, impugnando la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione che si è pronunciata con sentenza n. 343 del 10 gennaio 2018, stabilendo il diritto della ricorrente all’assunzione in ruolo, considerato che si trovava in posizione utile (21 cattedre disponibili) e che il numero di posti in organico non è oggetto di intesa tra Ufficio Scolastico regionale e Diocesi (e quindi non era legittimo ridurre da 21 a 11 le cattedre da assegnare a ruolo). Infine, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Diocesi di Mazara del Vallo, condannando il Miur e la Diocesi in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio e alle spese generali.

Per valutare se un docente è idoneo o meno all’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria è determinante l’indicazione dell’ordinario diocesano, che tuttavia non ha voce in capitolo ai fini dell’individuazione delle dotazioni organiche. Un compito che non rientra nelle competenze dell’autorità ecclesiastica ma è devoluto al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione chiamata a intervenire sulla vicenda di un’insegnate siciliana di religione. La docente, dichiarata idonea all’insegnamento dalla Diocesi di Mazara.

“Per valutare se un docente è idoneo o meno all’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria- scrive lo Snadir (Sindacato Nazionale degli insegnanti di Religione) è determinante l’indicazione dell’ordinario diocesano, che tuttavia non ha voce in capitolo ai fini dell’individuazione delle dotazioni organiche. Un compito che non rientra nelle competenze dell’autorità ecclesiastica ma è devoluto al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale”.

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Agostina Marchese

Agostina Marchese

Nata a Salemi, giornalista, ha studiato scienze politiche e delle relazioni internazionali. Crede nel giornalismo d’inchiesta e a quello di strada tra le persone e per le persone. Collabora con “Belice c’è” e ha fondato una rivista sull'eterno femminino. È stata corrispondente del Giornale di Sicilia e ha collaborato con Telejato e Report. Ama la politica, la natura e andare oltre le apparenze.

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