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Le garanzie nell’acquisto dei prodotti usati: il caso della vendita di un tornio

Le garanzie nell’acquisto dei prodotti usati: il caso della vendita di un tornio
15 aprile
20:01 2016

domanda avvocato rispondeDomanda:

Gentile Avvocato,

Ho venduto un tornio da banco di 45 anni fa e l’acquirente ha deciso di restaurarlo a nuovo, l’ha smontato completamente e ha trovato parti da sostituire, etc.., e mi chiede una congrua compartecipazione finanziaria; io gli ho risposto che se lo restituisce gli pago la cifra sborsata, lui non è d’accordo, vuole soldi perché afferma che ha già sostenuto spese e il tornio vuole tenerlo. Vuole farmi causa, cosa posso fare? Grazie mille.

A.P.

risposta avvocato rispondeRisposta:

Gentile A.P.,

Dalla domanda non si comprende se è una vendita tra privati, o una delle due parti sia un venditore o un acquirente professionista (es. commercianti, titolari di partita iva). Esporrò di conseguenza in maniera sintetica entrambi i casi.

VENDITA DI PRODOTTI USATI TRA PRIVATI E TRA PROFESSIONISTI (ES. ACQUISTI TRA COMMERCIANTI)

Se la vendita è avvenuta tra privati o tra professionisti, il rapporto è regolato dagli artt. 1490 e seguenti del codice civile.

In breve, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Per un oggetto usato la garanzia per vizi è esclusa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi. La garanzia è esclusa, altresì, nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene.

Nel caso l’acquirente voglia rivalersi sull’acquirente ha l’onere, a pena di decadenza, di denunciare il vizio entro 8 giorni decorrenti dalla scoperta (se era un vizio occulto) o dalla consegna (se era un vizio conoscibile) e deve, in ogni caso, intraprendere l’azione legale entro un anno dalla consegna del bene (termine di prescrizione dell’azione).

VENDITA DI PRODOTTI USATI TRA UN COMMERCIANTE E UN PRIVATO CONSUMATORE

In questo caso l’acquirente gode di una maggiore tutela poiché, ferme restando le considerazioni suddette sulla conoscibilità dei vizi e sulla possibile vetustà, i prodotti godono di una garanzia per legge di due anni. Le parti possono su concorde volontà ridurre tale garanzia al massimo ad un anno.

Si deve tenere conto quindi, in ogni caso, del pregresso utilizzo della cosa e delle qualità promesse.

Ciò premesso in punto di diritto, sia nel caso in cui Lei abbia informato l’acquirente dello stato reale del tornio, sia nel caso in cui le condizioni del bene fossero state evincibili, l’acquirente non ha diritto alla riparazione, né alla risoluzione, né ad alcun risarcimento. Al contrario se Lei avesse garantito che il bene aveva delle qualità inesistenti.

Le ricordo, infine, che se il venditore riconosce il vizio e promette la riparazione (o il rimborso del prezzo) è tenuto a provvedervi senza che rilevi la decorrenza dei termini di decadenza (otto giorni) e di prescrizione (un anno) suddetti.

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Maniglia

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