Lavoratori Mega Service, pericolo licenziamenti di massa dopo il 30 giugno
In mancanza di un atto ufficiale emesso con indicazioni circostanziate sulla determinazione della salvaguardia dell’occupazione da parte della Presidenza della Regione con qualsiasi formula di garanzia, sarà applicato dai Commissari Liquidatori, il disposto dell’Art.3 comma 3 della Legge 23 Luglio 1991 n.223. Per tale ragione imminente, quanto eccezionale gravità, da tempo i lavoratori della Mega Service sanno sollecitando il tavolo regionale alla Presidenza della Regione alle organizzazioni sindacali di appartenenza, prima del superamento dei termini stabiliti con l’applicazione di quanto sancito dalla legge, con l’irreversibilità delle drammatiche conseguenze.
La Legge prevede, infatti, in tali circostanze senza appello, il licenziamento di massa dei lavoratori che accederebbero rispettivamente:
Comparto Edile in mobilità ;
Comparto Servizi in disoccupazione;
Conseguenza, la definitiva uscita da ogni forma di salvaguardia occupazionale futura, inclusa la Riforma delle Province e la Legge di Stabilità Regionale: come previsto dalla Legge 23 Luglio 1991 n. 223, Art. 3 Intervento Straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali, Comma 3) Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il CURATORE, IL LIQUIDATORE o IL COMMISSARIO hanno la facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’Art. 24, i lavoratori eccedenti. In tale caso il termine di cui all’Art.4 , comma 6 è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’Art.5, comma 4, non è dovuto.